Con l’emanazione del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è stata ridisegnata anche la disciplina della c.d. “crisi da sovraindebitamento”, sino ad allora contenuta nella l. n. 3 del 2012, che ha visto l’introduzione di un nuovo istituto, la c.d. “esdebitazione del debitore incapiente”.
Fermo restando che l’esdebitazione viene definita dall’art. 278 del Codice come la “liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni” e che l’effetto esdebitativo ricorre in tutte le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, la novità più rivoluzionaria che connota la disciplina del sovraindebitamento è rappresentata dall’art. 283 del Codice (rubricato “Debitore incapiente”), che attribuisce al debitore che sia una “persona fisica meritevole” (sono escluse, quindi, le società) e che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, la possibilità di accedere solo per una volta all’esdebitazione totale.
Chi può usufruire dell’esdebitazione dell’incapiente
Potranno usufruire dell’esdebitazione dell’incapiente:
- tutti i consumatori;
- il professionista individuale;
- l’imprenditore individuale minore (vale a dire l’impresa che presenta congiuntamente i requisiti di 1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000) o non commerciale;
- l’imprenditore commerciale individuale non minore, ma non più assoggettabile a liquidazione giudiziale per decorso del termine di cui all’art. 33 CCII;
- il socio (persona fisica) illimitatamente responsabile di società commerciale minore, ovvero di società non commerciale, ovvero infine di società commerciale non minore, ma non più assoggettabile a liquidazione giudiziale per decorso del termine di cui all’art. 33 CCII.
Si tratta, in estrema sintesi, di un beneficio direttamente ricollegato alla circostanza che il debitore sia nullatenente, e che non ci siano ragionevoli previsioni di un mutamento in futuro della sua situazione patrimoniale, tale da poter consentire un soddisfacimento (in qualche forma, sia pure parziale) dei creditori.
Quali sono i requisiti
I soggetti indicati potranno quindi liberarsi di tutti i propri debiti seguendo le procedure descritte dal Codice, guidati dal legale di fiducia, se presentano i seguenti requisiti:
- siano “meritevoli” (secondo i criteri fissati dalla normativa);
- non siano in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in futuro;
- non abbiano già usufruito del beneficio;
- non abbiano in corso alcuna procedura di regolazione del sovraindebitamento.