Negli ultimi anni è divenuto particolarmente centrale nella prassi il tema delle sopravvenienze contrattuali, le quali incidono sull’assetto negoziale e sull’equilibrio economico stabilito dai contraenti rendendo necessario l’esperimento di un adeguato rimedio giuridico.
Con il termine “sopravvenienze” si indicano quegli avvenimenti che determinano un mutamento delle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della stipula del contratto. Si evince quindi che la problematica delle sopravvenienze contrattuali attiene principalmente ai contratti di durata, poiché esse si verificano nell’arco temporale intercorrente fra la formazione e l’esecuzione del contratto e richiedono un bilanciamento di due interessi contrapposti: da un lato, l’interesse delle parti contraenti a non essere più vincolate ad un assetto contrattuale oramai sproporzionato, dall’altro lato, l’esigenza di preservare la certezza dei traffici giuridici.
Il professionista assume un ruolo fondamentale nell’esporre al cliente il ventaglio di strumenti rimediali a disposizione per gestire i mutamenti contrattuali intervenuti in conseguenza delle sopravvenienze e nell’individuare quale rimedio sia più idoneo a gestire le criticità che si manifestano nello sviluppo del rapporto contrattuale.
Sopravvenienze contrattuali e le sue applicazioni
In particolare, nell’ambito dei contratti commerciali internazionali, soprattutto quelli che hanno una durata prolungata, per fronteggiare il problema delle sopravvenienze che rendano eccessivamente onerosa l’esecuzione per una delle parti, si ricorre spesso all’impiego di clausole di forza maggiore e all’hardship clause.
La questione diviene invece più complessa quando le parti si devono accordare per l’applicazione di un rimedio di carattere convenzionale al fine di riequilibrare l’assetto negoziale. In quest’ultimo caso, i rimedi azionabili sono sia di natura caducatoria, ossia volti allo scioglimento del vincolo contrattuale, sia di natura manutentiva/conservativa, ovvero finalizzati a distribuire equamente tra le parti il pregiudizio sopravvenuto, tramite una modifica e concordata nell’ottica della conservazione del contratto (tra queste rilevano le clausole di adeguamento automatico, le clausole di revisione e le clausole di rinegoziazione).
Rimane invece controverso se sussista o meno un obbligo di rinegoziazione a carico dei contraenti ai sensi dell’art. 1375 c.c., il quale impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede.
Il fenomeno delle sopravvenienze contrattuali diviene particolarmente critico al ricorrere delle sopravvenienze c.d. atipiche, ossia di quelle circostanze sopravvenute perturbatrici del sinallagma negoziale per le quali né la legge, né le parti, hanno previsto adeguato rimedio.